(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, l'art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilitą di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie gią acquisite, indispensabili, perchč dotate di un'influenza causale pił incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; tale facoltą va peraltro esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilitą, positivo o negativo, deve comunque essere espresso in un provvedimento motivato. (Fattispecie relativa alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, in cui, ai fini della prova dell'avvenuta interruzione del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, il contribuente aveva prodotto in appello le istanze di rimborso).