(massima n. 1)
Nel giudizio di appello l'istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., č sottoposta agli stessi limiti di ammissibilitą previsti dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non č ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado.