(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 46, comma 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che vieta - di regola - la produzione in appello di nuovi documenti, allude non solo a quelli tipici (scritture private, atti pubblici, etc.), che hanno un'efficacia probatoria determinata dalla legge, ma anche a documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica.