(massima n. 1)
L'indispensabilità della nuova produzione documentale in appello, agli effetti dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis"), non va apprezzata limitatamente al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall'intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie.