(massima n. 1)
Il giudice d'appello che abbia dichiarato la contumacia dell'appellato non può fondare la propria decisione su documenti inseriti nel fascicolo di parte del contumace, già attore in primo grado, atteso che tali documenti, da ritenersi non prodotti nel giudizio di secondo grado, non sono equiparabili ai documenti irritualmente prodotti e, pertanto, rispetto ad essi, non è configurabile una sanatoria ex art. 157 c.p.c., non potendosi fare carico all'appellante delle conseguenze dell'omissione di un'eccezione relativa a documenti che egli non aveva ragione di ritenere appartenenti, sia pure irritualmente, al materiale probatorio acquisito.