(massima n. 1)
La produzione di documenti nel primo grado del giudizio non ne comporta la definitiva acquisizione al processo, restando la parte interessata, che abbia sottoposto tali documenti all'esame del giudice di prime cure, libera di non avvalersene nel grado successivo del giudizio, con la conseguenza che, ove detti documenti forniscano la prova dei fatti costitutivi della domanda, e tali fatti siano controversi, il giudice di appello non può che trarne le necessarie conclusioni in ordine al fondamento della domanda.