(massima n. 1)
Chi, replicando ad un'eccezione di decadenza, assuma di avere tempestivamente compiuto l'atto necessario ad evitarla, non solleva una eccezione in senso stretto, ma svolge una mera difesa, come tale proponibile per la prima volta anche in appello, fermo restando che l'onere della relativa prova deve essere assolto nel rispetto delle preclusioni processuali.