(massima n. 1)
Mentre la legittimazione ad causam, costituendo una condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, è riscontrabile d'ufficio, in ogni stato e grado, alla stregua della prospettazione della domanda, potendosene rilevare il difetto quando questa sia formalmente diretta a far valere un diritto altrui o ad ottenere una pronuncia contro un soggetto estraneo al rapporto dedotto in giudizio, le questioni sull'appartenenza all'attore del diritto controverso e sulla titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa attengono al merito e sono affidate alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che sono riesaminabili in grado d'appello solo quando la parte interessata abbia impugnato sul punto la decisione di primo grado.