(massima n. 1)
La mancata proposizione, per il tramite di appello incidentale ovvero nella comparsa di costituzione e risposta, dell'eccezione relativa al difetto di rappresentanza della persona giuridica appellante, non determina alcuna tardività, atteso che l'accertamento della legittimazione processuale può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata. (Nella specie l'eccezione venne sollevata dall'appellato nella seconda udienza innanzi alla corte d'appello, avendo egli in tale occasione avuto certezza della carenza di prove in ordine alla qualità di rappresentante allegata dal suo contraddittore).