(massima n. 1)
È inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d'ufficio.