(massima n. 1)
La parte che abbia eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale non può in appello eccepire la prescrizione decennale, né il giudice può applicare d'ufficio detta prescrizione, atteso che colui contro il quale è stata eccepita la prescrizione quinquennale ben potrebbe limitare la sua difesa all'ambito temporale del quinquennio, trascurando ogni deduzione e allegazione (ad esempio relativa a fatti interruttivi) con riguardo al più ampio periodo decennale, sicché una diversa valutazione operata dal giudice comporterebbe una violazione del principio del contraddittorio, mentre una nuova eccezione sollevata dalla parte (riferita al diverso fatto costituito dal decorso del decennio) sarebbe preclusa in appello dal divieto di eccezioni nuove posto dall'art. 345 c.p.c.