(massima n. 1)
Il divieto posto dall'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 52 legge 1990/353, non opera nel caso di nuova eccezione basata su fatto sopravvenuto dopo lo scadere del termine per la sua deducibilitą in primo grado; l'insussistenza, nel precedente grado di giudizio, del fatto storico, che ha reso impossibile la deducibilitą dell'eccezione, non viola, infatti, l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'eccezione di giudicato esterno sul presupposto che esso si era formato su sentenza resa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado).