(massima n. 1)
Anche nel nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., il quale (al secondo comma) non ammette in appello la proposizione di nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, è ammissibile la doglianza con la quale l'appellante faccia valere per la prima volta la questione, non sollevata in primo grado, dell'improponibilità della domanda, ex adverso azionata, per il contrasto con il diritto comunitario (e in particolare con l'art. 87 del Trattato CE in tema di aiuti di Stato) derivante dall'applicazione dell'azione revocatoria fallimentare in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26), atteso che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la relativa questione può essere conosciuta anche d'ufficio.