(massima n. 1)
Proposte eccezioni di nullitā del contratto nel primo grado (nella specie, di abusivo riempimento dei moduli da parte della banca nelle parti riguardanti le dichiarazioni di aumento della fideiussione), č ammissibile in appello, alla stregua del disposto dell'art. 345 c.p.c., la proposizione di altre eccezioni che deducano ulteriori profili di nullitā ed il loro rilievo d'ufficio, dal momento che, posta all'attenzione del giudice la questione della nullitā di un testo negoziale, quale elemento costitutivo della domanda, tutti i profili di nullitā non soggetta a regime speciale possono essere rilevati sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", fermo l'obbligo per il giudice di merito di sollecitare al riguardo l'attivazione del contraddittorio.