(massima n. 1)
Nel caso in cui venga proposto appello per ottenere una riduzione di quanto dovuto alla controparte per responsabilità di tipo contrattuale e l'appello venga accolto, l'appellato non può mai pretendere, a titolo di risarcimento del danno, per il tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, la rivalutazione della somma definitivamente riconosciutagli in misura minore, trattandosi di danno dovuto a fatto proprio (la resistenza in appello) poi rivelatosi ingiusto e non già a colpevole ritardo dell'appellante.