(massima n. 1)
L'ammissibilità nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345, comma 2, primo periodo, c.p.c., della domanda di risarcimento (o di ulteriore risarcimento) dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata comporta una deroga al principio dell'improponibilità di domande nuove in appello, disposto dal comma 1, primo periodo, dello stesso articolo. Essa, però, non esonera la parte dal provare la fondatezza della propria domanda ed, in particolare, che, nel periodo successivo alla sentenza di primo grado, si sia verificato il danno o l'aggravamento del danno, quando, vertendosi in tema di debito di valuta, il diritto al risarcimento si fonda sul disposto del comma 2 dell'art. 1224 c.c., il quale impone al creditore di dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dalla corresponsione degli interessi legali.