(massima n. 1)
Il potere-dovere del giudice d'appello, che sia chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del danno da illecito (contrattuale od extracontrattuale), di tenere conto dell'ulteriore svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado, senza necessitą di una specifica richiesta della parte danneggiata, discende dal fatto che solo il giudicato sul quantum segna il tradursi dell'obbligazione di valore in debito di valuta, con la conseguenziale applicabilitą delle regole per quest'ultimo fissate (art. 1224 c.c.). Detto potere-dovere, pertanto, non trova deroga per la mera circostanza che la sentenza di primo grado sia assistita da provvisoria esecutorietą, trattandosi di connotazione che assicura al creditore l'anticipato soddisfacimento di una posizione ancora sub iudice, ma non conferisce definitivitą a tale pronuncia, destinata ad essere sostituita da quella di secondo grado (sia essa di conferma o di riforma).