(massima n. 1)
In materia di debiti di valore, poiché la rivalutazione ha funzione di reintegrazione patrimoniale, che realizza il petitum originario, la richiesta di ulteriore adeguamento monetario in appello, che può essere liquidato anche di ufficio, non integra una domanda nuova per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c.