(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 345 secondo comma ultima parte c.p.c. che derogando al fondamentale principio del divieto di domande nuove in appello, autorizza la proponibilitą di quelle aventi ad oggetto gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa, postula che dette domande derivino da cause preesistenti all'inizio della lite e che trovino fondamento nella stessa causa petendi dedotta in primo grado, onde l'applicazione della menzionata eccezionale norma non ha luogo per il risarcimento dei danni cagionati da fatti posteriori che con quelli precedenti non abbiano un nesso diretto e sostanziale, come per le domande inerenti ai danni derivanti dall'esecuzione della sentenza di primo grado. (Nella fattispecie, il soccombente appellante aveva domandato in appello il risarcimento dei danni per il costo della fideiussione imposta dal presidente del tribunale per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, poi travolta dalla statuizione dei giudici di appello. Nell'enunciare il principio di cui in massima, il S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che siffatta domanda dovesse proporsi in un separato giudizio risarcitorio).