(massima n. 1)
In base ai principi sul giudicato interno, qualora il giudice di primo grado abbia previsto, in relazione ad un credito pecuniario, il computo degli interessi sul capitale definitivamente (e non anno per anno) rivalutato, il giudice d'appello, ove tale questione non abbia formato oggetto di gravame, provvedendo sulla domanda degli interessi maturati successivamente e di risarcimento del danno sofferto dopo la prima sentenza, non può riliquidare gli interessi per il periodo anteriore seguendo un criterio diverso, ma deve limitarsi ad applicare il criterio di liquidazione, ritenuto corretto, degli interessi sul capitale maturato anno per anno, solo con riferimento al periodo successivo al deposito della sentenza di primo grado.