(massima n. 1)
In sede di gravame possono trovare ingresso (per ragioni di economia processuale, pur in mancanza di una espressa disposizione a riguardo) le pretese restitutorie conseguenti all'auspicata riforma della sentenza di primo grado, al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni. In tal caso, la data di proposizione della domanda restitutoria non assume significato agli effetti della determinazione della decorrenza degli interessi, posto che non si pone l'alternativa tra la decorrenza dal pagamento nei confronti dell'accipiens in mala fede e la decorrenza della domanda nei confronti dell'accipiens in buona fede (art. 2033 c.c.), non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni effettuate e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilitā del titolo e della provvisorietā dei suoi effetti e dovendosi, quindi, in vista della specifica esigenza ripristinatoria della situazione anteriore alla decisione riformata, riconoscere il diritto agli interessi dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.