(massima n. 1)
In tema di domande nuove in appello, gli interessi anatocistici — considerati i limiti entro i quali la legge ne ammette la corresponsione (articolo 1283 c.c.) — non si possono automaticamente includere tra gli effetti accessori della condanna al pagamento, analoghi a quelli di cui all'articolo 345 c.p.c., sicché la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello.