(massima n. 1)
Non costituisce domanda nuova, nel giudizio di divisione avente ad oggetto un bene immobile, quella con cui si introduca per la prima volta in grado di appello un tema d'indagine riguardante la stima del bene, atteso che essa non modifica né l'oggetto né la "causa petendi" del giudizio, costituendo la stima del bene momento necessario per procedere alla divisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto domanda nuova quella con la quale - in sede di stima di uno degli immobili oggetto di divisione - uno dei condividenti aveva eccepito un mutamento di destinazione d'uso del bene, da abitazione a studio professionale).