(massima n. 1)
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive (art. 1467 c.c.) costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale, e non può essere proposta, quindi, per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., neppure se in primo grado l'eccessiva onerosità sia stata dedotta dal convenuto a fondamento di una domanda di modifica delle condizioni contrattuali, dato che tale modifica può essere solo offerta per evitare la risoluzione e che, per il petitum che ne è oggetto, la relativa istanza è, comunque, del tutto diversa rispetto alla domanda di risoluzione.