(massima n. 1)
L'art. 1453 c.c. contiene una deroga al divieto generale di mutamento della domanda nel corso del processo, limitatamente al petitum e non anche alla causa petendi. Pertanto, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita non può essere chiesta per la prima volta in appello sulla base di presupposti di fatto (inadempimento da parte del promittente dell'obbligo nascente dall'art. 1478 c.c.) diversi da quelli posti a fondamento dell'originaria domanda di adempimento in forma specifica (inadempimento dell'obbligo del promittente di trasferire il bene di sua proprietà), dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata, per mancanza nel convenuto della qualità di proprietario del bene.