(massima n. 1)
Avuto riguardo ai diversi presupposti e finalitā che contraddistinguono rispettivamente le azioni di risoluzione del contratto per mutuo consenso e per inadempimento, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento (totale o parziale) dell'altra parte, dopo che in primo grado č stata proposta istanza di risoluzione per mutuo consenso.