(massima n. 1)
La richiesta in sede di gravame di una somma ulteriore, basata su distinte fatture rispetto a quella che aveva costituito l'oggetto di primo grado, configura domanda nuova comportando un tema d'indagine diverso da quello prospettato in precedenza; ne consegue la sua inammissibilitą in grado di appello, in relazione al mutamento della causa petendi trattandosi non di semplice specificazione della domanda medesima della quale rimangono fermi i fatti costitutivi ovvero di un mero superamento dei suoi limiti quantitativi.