(massima n. 1)
Il divieto di proporre domande nuove in appello, operante sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro (v. artt. 345 e 437 c.p.c.) č rivolto ad assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione ed, al contempo, a garantire che il contraddittorio non venga alterato in danno della parte nei cui confronti una o pił domande nuove vengano proposte per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere. Ne consegue che l'introduzione per la prima volta in appello della domanda volta a far valere la responsabilitą dell'assicuratore per mala gestio in un giudizio avente ad oggetto la semplice domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore incorre nel suddetto divieto, richiedendo la domanda stessa l'indagine su nuove situazioni di fatto al fine di verificare se l'assicuratore abbia posto in essere un comportamento incurante degli interessi dell'assicurato, ovvero abbia ingiustificatamente ritardato di porre a disposizione del danneggiato l'importo del massimale di assicurazione. (Fattispecie relativa alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilitą civile del datore di lavoro in un giudizio instaurato da una lavoratrice per ottenere il risarcimento del danno derivatole da un infortunio lavorativo non compreso nella copertura dell'assicurazione Inail).