(massima n. 1)
È domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su di un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine. Ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale — essendo diversa da quella di risarcimento per responsabilità extracontrattuale in quanto dipendente da elementi di fatto diversi non solo per quanto attiene all'accertamento della responsabilità, ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni — non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale.