(massima n. 1)
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso verso gli altri, o se comunque abbia chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, qualora il presunto autore dell'illecito si limiti a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, seppure in via graduata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non propone alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti, e tale domanda, ove proposta per la prima volta in appello, deve ritenersi domanda nuova, come tale inammissibile.