(massima n. 1)
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti «autodeterminati», individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione, etc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova. Pertanto, non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova in appello, preclusa dall'art. 345 c.p.c. la deduzione da parte dell'attore in rivendicazione di avere acquistato la proprietà del bene controverso per usucapione, anziché per successione ereditaria dedotto in primo grado.