(massima n. 1)
In tema di nuove eccezioni in appello, ai sensi dell'articolo 345, secondo comma, c.p.c., non è legittimo il richiamo alla categoria dei diritti autodeterminati (la proprietà e gli altri diritti reali di godimento), in virtù della quale essi, non essendo condizionati dal titolo, si identificano con la stessa causa petendi per sostenere, nella controversia riguardante, come nella specie, l'incorporazione di un muro dello stabile condominiale, il mutamento in appello delle proprie difese, assumendosi la proprietà esclusiva di detto muro allorquando nel primo grado si era eccepito che la sua utilizzazione per costruire un nuovo vano non aveva ecceduto i limiti fissati dagli articoli 1102 e 1120 c.c. Infatti, tale mutamento interessa non già o non solo il titolo, quanto direttamente il contenuto del diritto fatto valere, giacché la comunione di beni (articolo 1102 c.c.,) consiste nella contitolarità del diritto reale, caratterizzata proprio dalla non illimitatezza delle facoltà spettanti a ciascun comunista, il cui esercizio incontra un limite nel diritto dell'altro, situazione affatto diversa da quella che si riscontra nella proprietà esclusiva (articolo 832 c.c.), derivandone una diversità sostanziale tra le due situazioni giuridiche soggettive, che non può non proiettarsi sul contenuto dei rispettivi diritti (principio enunciato in relazione a procedimento instaurato in primo grado con atto del 1 febbraio 1997).