(massima n. 1)
Qualora, proposta in via principale un'"actio negatoria servitutis", il convenuto, nel costituirsi, si limiti ad invocare il rigetto dell'avversa domanda, per la supposta esistenza di un titolo costitutivo contrattuale del controverso diritto di servitù, formulando altresì, in via subordinata, distinte domande riconvenzionali di acquisto della servitù a titolo di usucapione o di costituzione coattiva del passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c., deve qualificarsi come domanda nuova, inammissibile nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., l'"actio confessoria servitutis", fondata sul titolo contrattuale, che venga proposta in sede di gravame dal convenuto soccombente.