(massima n. 1)
Quando il giudice abbia pronunciato sul merito di una domanda riconvenzionale, proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni in violazione degli artt. 167, 183 e 184 c.p.c., l'attore, che abbia eccepito l'inammissibilitą di tale domanda, rifiutandosi di accettare il contraddittorio su di essa, per evitare che la relativa questione resti definitivamente preclusa, deve nuovamente dedurre tale inammissibilitą con uno specifico motivo di gravame, se soccombente, o riproporre l'eccezione a norma dell'art. 346 c.p.c., se vittorioso, in quanto il detto divieto č posto a esclusiva tutela del suo diritto di difesa (a differenza del divieto di proporre domanda nuova in appello, il quale, essendo di ordine pubblico, č rilevabile anche d'ufficio).