(massima n. 1)
La parte che, allegando la medesima situazione posta a fondamento dell'eccezione opposta in primo grado, propone, per la prima volta in appello, domanda riconvenzionale, implicitamente ripropone anche l'eccezione, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c., per cui, dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del divieto dell'jus novorum, il giudice di appello non può astenersi dal pronunciare su questa eccezione, dalla quale la domanda riconvenzionale si distingue non per la natura del diritto fatto valere, ma per il più ampio fine che il deducente si propone nel chiedere, in forza della medesima situazione giuridica, un provvedimento sfavorevole all'attore, che implichi il rigetto della domanda da questo proposta.