(massima n. 1)
Non costituisce domanda nuova in appello quella mediante la quale una parte, fermi petitum e causa petendi del primo grado, modifichi la prospettazione delle modalitą di formazione di quest'ultima avvalendosi di documenti gią prodotti. (Nella specie la domanda era fondata su un regolamento condominiale contrattuale, formato tramite rappresentante; avendo il giudice di primo grado ravvisato il difetto di forma della rappresentanza, in secondo grado, in base ad un documento gią prodotto nel precedente grado, l'appellante rilevava la ratifica del dominus).