(massima n. 1)
A norma dell'art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al petitum, solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come petitum mediato (cioé come richiesta di attribuzione di un determinato bene). Ne consegue che è da escludere la mutatio libelli vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita emendatio, allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il thema decidendum.