(massima n. 1)
A norma dell'art. 345 c.p.c. non è configurabile come domanda nuova in appello quella con cui non vengano mutati il bene della vita richiesto, ossia il petitum né i fatti posti a base della domanda, ossia la causa petendi ma solo la qualificazione giuridica di questi ultimi. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso con il quale era stata addotta la supposta violazione dell'art. 345 c.p.c. sul rilievo che era stata prospettata, per la prima volta in appello, la deduzione che, anziché ritenere un assegno come consegnato quale prestazione di garanzia fideiussoria, si sarebbe dovuto ritenere che il titolo configurasse una promessa di pagamento implicante un riconoscimento di debito da parte del soggetto che lo aveva sottoscritto).