(massima n. 1)
Il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (si č, pertanto, escluso, da parte del S.C., che, in tema di procedimento tributario, tale mutamento fosse legittimamente ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fondamento del petitum della domanda, sia originariamente dedotta, da parte dell'amministrazione finanziaria, l'omessa autofatturazione di operazioni imponibili, e, successivamente, la tardiva autofatturazione delle medesime operazioni).