(massima n. 1)
Si ha domanda nuova — inammissibile in appello — per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contradditorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell'ex Governo alleato di Trieste, non si ha domanda nuova allorché — fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate (posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest'ultimo, qualità ereditaria dell'attore, diritto al trasferimento) — l'attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario (subentro al de cuius nella proprietà dell'immobile già riscattato), ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d'indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.