(massima n. 1)
Il principio del divieto di domande nuove in appello, essendo di ordine pubblico, non può essere sanato dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione solo nell'ipotesi di novità di domande proposte in primo grado, dove il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio. Ne consegue che è improponibile in appello perché integra domanda nuova la deduzione di una diversa causa petendi che, essendo fondata sulla prospettazione di nuove circostanze di fatto, determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione.