(massima n. 1)
Si configura domanda nuova — e, come tale, inammissibile in appello (con rilevabilità dell'inerente violazione del divieto anche d'ufficio in funzione dell'attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giurisdizione) — quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. (Nella fattispecie, relativa ad una controversia di lavoro, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto e cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la Corte di appello, a fronte di una domanda originariamente formulata in primo grado diretta ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunto da parte del ricorrente, per effetto dell'approvazione della graduatoria concorsuale, con la correlata condanna dell'ente resistente di procedere all'assunzione, aveva accolto l'appello in ordine alla diversa — ed, invero, nuova — domanda avanzata in secondo grado, alla stregua della quale era stata richiesta la declaratoria di un rapporto di impiego già costituito con la condanna dell'appellato alla rifusione delle retribuzioni arretrate e al ristoro dei danni).