(massima n. 1)
A norma dell'art. 345 c.p.c. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si č in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione pił idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ricorrere una emendatio libelli nell'ipotesi di deduzione in appello dell'inesistenza di un contratto di apertura di credito e non pił soltanto genericamente di una convenzione di fido, non essendovi mutamento della domanda originaria volta all'accertamento dell'inesistenza del contratto di finanziamento).