(massima n. 1)
Dato il rilievo di ordine pubblico che ha il divieto di ius novorum in appello, vanno dichiarati inammissibili in secondo grado (anche rilevando tale inammissibilitą in sede di giudizio di legittimitą, ove il giudice di appello abbia omesso di farlo) le questioni che, non essendo rilevabili d'ufficio, siano state avanzate dalle parti solo nelle memorie successive e non anche nell'atto di appello e abbiano formato oggetto di esame da parte del giudice di secondo grado (nella specie: questioni relative all'esistenza di limiti temporali, per l'ufficio fiscale che intenda procedere alla rettifica del valore di un cespite, ed alla eventuale decadenza di esso dal potere di accertamento tributario ex art. 76, secondo comma, D.P.R. n. 131 del 1986).