(massima n. 1)
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.