(massima n. 1)
In materia di contributi alle imprese danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tanto l'art. 22 della legge statale 14 maggio 1981, n. 219, (sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 del d.l.vo 30 marzo 1990, n. 76), quanto l'art. 2 della legge della Regione Campania 3 giugno 1983, n.21, in ipotesi di riallocazione dell'azienda, correlano il contributo al danno ed alla spesa per il ripristino conseguenti alla distruzione del 23 novembre 1980, e non ai costi di un investimento equivalente per qualitą aziendale. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando la sentenza di merito, che aveva condiviso l'erogazione di un contributo ragguagliato all'ammontare dei soli danni effettivamente patiti dall'azienda).