(massima n. 1)
L'interpretazione dell'atto di appello non č censurabile per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., non essendo questi ultimi applicabili all'interpretazione della domanda giudiziale, rispetto alla quale non si pone il problema dell'individuazione di una comune intenzione delle parti, e la stessa soggettiva intenzione dell'appellante rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire all'appellato di cogliere l'effettivo contenuto dell'impugnazione e di poter svolgere un'adeguata difesa.