(massima n. 1)
L'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva (e perciò inammissibile) l'allegazione in appello dell'esistenza di una precedente pronuncia tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, quando in precedenza si sia semplicemente affermata l'esistenza di una precedente sentenza senza indicarne gli estremi idonei all'individuazione, a nulla rilevando l'eventuale rilevabilità d'ufficio del fatto tardivamente allegato, giacché la rilevabilità d'ufficio si riferisce soltanto alla produzione degli effetti costitutivi, impeditivi o estintivi di un fatto già acquisito al processo per essere stato ritualmente (e tempestivamente) allegato da una delle parti in causa (anche se non necessariamente dalla parte interessata), sia pure senza invocarne gli effetti normativamente previsti.