(massima n. 1)
In tema di jus novorum in appello, la norma di cui all'art. 345 c.p.c. pone un'indubitabile alternativa allo svolgimento di un giudizio chiuso alle nuove prove, prevedendo non gią il divieto tout court della loro acquisizione, ma lasciando al prudente apprezzamento del collegio la valutazione in ordine al requisito della loro indispensabilitą rispetto alla decisione della controversia, atteso che, nella sua formulazione novellata, la norma de qua, non diversamente da quanto sancito dal successivo art. 347 (dettato in tema di controversie di lavoro), introduce l'anzidetta deroga alla preclusione processuale posta a presidio dell'infrazionabilitą della prova rimettendo, appunto, alla discrezionalitą dell'organo giudicante la verifica della decisivitą o meno delle nuove, costituende prove.