(massima n. 1)
L'art. 365 c.p.c., secondo cui nel giudizio di legittimità le parti stanno in giudizio a mezzo di procuratore iscritto nell'apposito albo trova applicazione — in assenza di alcuna deroga normativa —, anche in relazione alle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace nelle cause di valore inferiore ai due milioni di lire, nonostante che le parti possono stare in giudizio personalmente nei giudizi dinanzi al giudice di pace il cui valore non ecceda lire un milione.